Fatte le Città d’Arte, si facciano le Città degli Artisti
[b][size=medium][color=66FF00]Fatte le Città d’Arte, si facciano le Città degli Artisti[/color][/size][/b]
Il progetto culturale della città di Forlimpopoli ha radici antiche ed un impianto arboreo rigoglioso.
Questo grazie alle scelte di Amministrazioni lungimiranti ma anche grazie all’attivismo e la passione di molti cittadini che, negli ultimi 20 anni, si sono prodigati con passione allo sviluppo culturale della ns città.
L’adozione del progetto di Città artusiana ha dato ulterire impulso in questa direzione arrivando a far dichiarare Forlimpopoli “Città D’arte”.
Una definizione del genere, tanto altisonante quanto impegnativa, ci ha portato ad riflessione sul suo significato.
Città d’arte non è e non può essere solo un luogo fatto di monumenti, di musei, di iniziative costruite attorno a tavoli di esperti e di negozi aperti la domenica.
Una Città è e diventa d’arte se il suo tessuto urbano, le sue architetture, vivono e respirano nel loro quotidiano un rapporto con i suoi cittadini ideali: gli artisti.
Da vent’anni la Città di Forlimpopoli vive questa quotidianità con la Scuola di Musica Popolare che, durante tutto l’arco dell’anno respira e fa respirare alla città, un rapporto costruttivo e creativo con la tradizione popolare nelle sue espessioni musicali . Accanto alla Scuola, altre realtà, formano forlimpopolesi e romagnoli alla cultura dell’arte in tutte le sue espressioni, un’arte vissuta e non contemplata, un’arte del fare, fatta di mani, di piedi, di spressioni corporee, di studio e di sudore.
Gli spazi per esprimere questo sapere sempre più diffuso non possono e non devono restare confinati nell’iniziativa dei privati o nella capacità di organizzare eventi del pubblico ma devono poter trovare sfogo nella possibilità di raggiungere il pubblico in ogni luogo ed ogni momento, pena la ghettizzazione di questi saperi.
La Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli Propone una Delibera per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada
che prende spunto ed esempio da altre realtà territoriali italiane che non vedono l’artista di strada come una possibilità per creare eventi a basso costo od un estraneo da gestire secondo criteri di ordine pubblico, vuole essere un primo passo ed un’invito alla nostra città, proprio ora che diventà città d’arte, a riempire i suoi contenitori , ed anche le sue strade, d’arte.
Per parafrasare il famoso aforisma: Fatta la città d’arte, si facciano gli artisti , o meglio, la città degli artisti.
Per la Scuola di Musica Popolare
Marco Bartolini
La proposta è stata presentata al Comune di Forlimpopoli ma è un suggerimento per tutto il territorio italiano, clikka la news per leggere la proposta di delibera
Delibera per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada
Proposta dalla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli
Art. 1
L’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli, promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nei senso ampio e libero esibite in strada. L’Amministrazione comunale riconosce a tali attività un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio dì proposte con vari profili culturali, dì confronto dì esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all’articolo 33 tutela la libertà dell’arte.
Per Arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere.
Art. 2
L’arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.
Art. 3
Gli spazi ritenuti idonei all’esercizio dell’arte di strada, in ogni caso, non possono costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli, in aggiunta ai luoghi indicati nel successivo articolo 12.
L’Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti di vietare temporaneamente l’arte di strada anche negli spazi in precedenza non esclusi.
Art. 4
Intendesi artista chi opera nel campo dell’arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni.
Art. 5
L’artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita “a cerchio” può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di due continuative, sempre che l’assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell’arco della giornata e, in ogni caso, fuori dall’orario compreso fra le ore 09,00 alle ore 23,00.
Relativamente all’esercizio di tecniche di disegno (“madonnari”), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell’opera è da intendersi dal completamento della stessa.
Art. 6
L’occupazione dello spazio da parte dell’artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l’occupazione del suolo pubblico ed il commercio ambulnte e non può protrarsi oltre il tempo necessario all’esibizione di cui all’articolo 5.
Prima dell’esibizione, l’artista dovrà comunicare, anche solo verbalmente, il luogo da occupare e la data relativa al locale Comando della Polizia Municipale, al fine di una consona programmazione e organizzazione degli interventi e delle manifestazioni eventualmente in corso nonché di una verifica degli spazi effettivamente agibili e disponibili.
Art. 7
È vietato esercitare il commercio su aree pubbliche fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. 31.3.98 n.114. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti.
Art. 8
Lo spazio necessario all’esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture elementi o costruzioni fisse; è consentita l’occupazione limitatamente alla durata dell’esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa, con l’esclusione di automezzi.
Art. 9
L’artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
E’ consentito l’uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da creare disturbo alla quiete pubblica.
Art. 10
L’Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l’esibizione all’artista stesso, ad altre persone e/o cose.
Art. 11
L’artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l’offerta, da parte del pubblico, libera. È consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con “cappello” tra il pubblico da parte della figura di artista prevista dal presente Regolamento.
Art. 12
E’ fatto divieto di esercitare l’arte di strada solo nelle zone di rispetto cimiteriale.
Art. 13
Chi esercita l’arte di strada deve prendere visione del presente Regolamento presso gli Uffici del Comune.
L’adozione da parte di chi esercita l’arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme del presente Regolamento implica, qualora non si configurino anche violazioni di altre norme di leggi o di regolamenti, l’inibizione all’esercizio dell’attività nel territorio comunale per i due anni successivi all’accertamento della violazione.
Art. 14
L’Ufficio di polizia municipale terrà un registro su cui l’artista apporrà la sua firma e le sue generalità.